(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 9 agosto 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 «Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 87 della legge regionale 3/2015 come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e del terziario) ai sensi del quale: «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura. 2. Il contributo e' concesso a titolo di aiuto «de minimis» nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. 4. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e i consorzi, entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino, presentano alla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000. 7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita' e le modalita' di concessione del contributo di cui al comma 1.»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013; Visto il testo del «Regolamento concernente le modalita' di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'art. 87, comma 7 della medesima legge regionale»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1441; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente le modalita' di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'art. 87, comma 7 della medesima legge regionale», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI